Covid-19 Cronaca Politica

Finisce lo stato di emergenza. Ecco cosa cambia da domani in Italia

Finiscono due anni e due mesi di stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. Il Consiglio dei ministri ne dichiarò l’inizio il 31 gennaio 2020, e da quel momento la condizione emergenziale è stata prorogata diverse volte e rimasta in vigore, di fatto, fino a oggi. Quello che comincerà domani sarà, 1 aprile 2022, è più o meno una fase di transizione, cioè un’uscita graduale dagli “strascichi” normativi precedenti emanati dal Governo, nuove disposizioni dunque dettate dalle nuove circostanze pandemiche e della vaccinazione. La conclusione di questo nuovo percorso si protrarrà fino al prossimo 31 dicembre.

Nonostante le opinioni ancora in parte contrastanti e provenienti anche dai fronti della medicina, da esperti che negli ultimi due anni hanno accompagnato lo stato emergenziale con le loro informazioni, il Governo italiano ha stabilito che da domani si avvierà dunque un percorso di alleggerimento delle normative, verso una ripresa “normale” della quotidianità.

Andando al fulcro degli stravolgimenti, cosa cambierà dunque da domani? Il riferimento legislativo è il Decreto Legge n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, emesso il 24 marzo dopo l’approvazione in sede del Cdm avvenuta una settimana prima, il 17, nonché l’ordinanza del Ministero della salute.

Tanto per cominciare, non sarà più operante la figura di un Commissario straordinario per la gestione della pandemia, né la struttura del Comitato Tecnico Scientifico, entrambe sono sostituite da un’Unità operativa con a paco un direttore, la quale servirà a disporre di un’organizzazione tecnica in caso di aggravamento della pandemia o comunque di necessità di risposta all’insorgere di nuovi fenomeni legati alla circolazione del virus.

Entrando invece nel vivo delle nuove disposizioni, in generale si avrà una riduzione dell’uso del green passo rafforzato e del booster, riducendo tutto comunque all’indispensabilità, almeno fino al 30 aprile, del green pass base.

OBBLIGO VACCINALE

A eccezione dei lavoratori in ambito sanitario, i quali hanno l’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale fino al 31 dicembre, per tutte le altre categorie lavorative il medesimo obbligo sarà in vigore fino al 15 giugno

CONTAGI E QUARANTENE

POSITIVI A partire da domani, 1 aprile, chi si trova in condizione di contagio da Covid 19 ha l’obbligo di non lasciare la propria abitazione fino a che non sia accertata la guarigione. L’obbligo di isolamento è valido per 10 giorni, e può essere ridotto a 7 nei casi in cui: i contagiati siano in possesso del booster (ossia della dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario) oppure abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; i contagiati siano stati asintomatici sempre durante l’isolamento; i contagiati siano asintomatici da almeno 3 giorni. Chi non si trova nelle circostanze appena elencate, e quindi non vaccinati, vaccinati con prima dose, vaccinati da più di 120 giorni dal completamento del ciclo, dovrà rimanere in isolamento per 10 giorni. In ogni caso, l’uscita dall’isolamento deve essere confermata con l’esito negativo di un test antigenico.

STRETTO CONTATTO CON POSITIVI Per coloro che sono stati in stretto contatto con persone risultate positive al Covid corre invece l’obbligo di autosorveglianza, queste persone cioè non dovranno osservare nessun periodo di isolamento ma dovranno indossare la mascherina FFP2 sempre al chiuso e in caso di assembramento per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto avuto con la persona risultata positiva al Covid. Inoltre, queste persone devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi. Qualora il test risultasse negativo ma i sintomi persistenti, i soggetti dovranno sottoporsi a un ulteriore esame antigenico dopo 5 giorni dall’ultimo contatto. In caso invece in cui non si presentino sintomi, i soggetti in questione dovranno comunque sottoporsi al test dopo 5 giorni. Le comunicazioni relative agli esiti dei test vanno inoltre trasmesse alle Asp territoriali di competenza.

In ambito scolastico, la quarantena e la Dad saranno obbligatorie solo per i positivi. Se fino a 4 studenti, sia di scuola dell’infanzia e fino alla secondaria di secondo grado, risultano positivi, la classe rimane comunque in presenza ma con obbligo per tutti di indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni. Obbligo che decade per gli alunni sotto i 6 anni di età.

USO DELLE MASCHERINE

Fino al 30 aprile si dovranno utilizzare i dispositivi FFP2 nei seguenti casi: mezzi di trasporto (anche nei bus di trasporto della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado), ossia in aerei, navi e traghetti, treni, autobus, metropolitane e scuolabus, seggiovie, funivie; nei luoghi al chiuso in cui si svolgono spettacoli o manifestazioni aperti al pubblico, quali teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica live, in altri locali simili e all’interno di palazzetti.

Fino al 30 aprile in qualunque luogo al chiuso è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non per forza FFP2 a meno che non ci si trovi nei luoghi elencati sopra. In discoteche, sale da ballo e simili occorre indossare la mascherina sempre tranne nel momento in cui si balla. Possono non indossare la mascherina i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi praticanti sport.

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale,  per  i lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale le mascherine chirurgiche, anche per i lavoratori domestici e familiari.

GREEN PASS

Il green pass, sia rafforzato che base, non sarà più obbligatorio nei seguenti casi: accesso in hotel, musei, strutture ricettive, consumazione in bar o ristoranti all’aperto, servizi alla persona, negozi e centri commerciali, uffici pubblici, poste e banche.

CERTIFICAZIONE BASE A partire dall’1 aprile 2022 e fino al 30 si potrà accedere ai seguenti servizi in possesso del solo green pass base, cioè della certificazione verde ottenuta tramite tampone rapido (valido per 48/72 ore), tramite vaccinazione di primo ciclo o dopo guarigione dal Covid: mense e catering; ristorazione al chiuso sia al banco che al tavolo; eventi sportivi all’aperto; concorsi pubblici; corsi di formazione; partecipazione a eventi e spettacoli all’aperto. Tutte queste norme non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Gli over 50 potranno accedere nei luoghi di lavoro solo con il green pass base.

Fino al 30 aprile 2022, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica e musicale, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire il green pass base;

MEZZI DI TRASPORTO Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico, l’accesso è consentito solo in possesso di green pass base per: autobus, aerei, treni, navi e traghetti (a eccezione di quelli impiegati per i collegamenti nello Stretto di Messina e nelle Isole Tremiti). Non occorre il green pass per i mezzi di trasporto pubblico locale.

Green pass base per l’accesso all’Università, ancora fino al 30 aprile.

Green pass base anche per il personale delle amministrazioni pubbliche;

Green pass anche per chi svolge attività lavorativa nel settore privato;

GREEN PASS RAFFORZATO Il green pass rafforzato è la certificazione verde ottenuta con il completamento del ciclo vaccinale. Rimane l’obbligo di possesso per chi frequenta piscine, centri natatori, palestre; per chi pratica  sport  di  squadra  e  di contatto; per chi frequenta centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive; per chi prende parte a convegni e congressi; in centri  culturali,  sociali  e  ricreativi; nelle strutture sanitarie; per le attività che si svolgono al chiuso e con  esclusione  dei  centri educativi per l’infanzia, compresi i centri  estivi, e le relative attività di ristorazione. Rimane l’obbligo della certificazione rafforzata anche per le feste, siano esse o meno legate a cerimonie civili o religiose, nonché per eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; per la frequentazione di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, cinema e teatri al chiuso; e per attività che abbiano luogo in sale da ballo,  discoteche  e simili. Il green pass rafforzato è obbligatorio anche per la partecipazione  a spettacoli   eventi e competizioni  sportive  che  si svolgono al chiuso».

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi avvenga nel rispetto delle disposizioni normative.

FONTE dell’immagine di copertina: link

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